[1]dell'onorario Spese a carico del professionista.

[2]L'onorario per l'esecuzione di un'opera e' comprensivo di tutto quanto e' dovuto al perito industriale per l'espletamento completo dell'incarico conferitogli e cioe' compilazione del progetto e del preventivo, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, direzione dei lavori collaudo e liquidazione. Sono compensate separatamente, poiche' non comprese nella competenza a percentuale, le seguenti prestazioni:

  • a)misura e contabilita' dei lavori da compensarsi in base alla tabella E;
  • b)revisione dei prezzi da compensarsi in base all'importo revisionato nella misura del 25 per cento dell'onorario dovuto per la misura e la contabilita' dei lavori come dalla tabella E;
  • c)visite ad impianti, opere, stabili, ecc., che hanno analogia con l'oggetto dell'incarico e che siano effettuate col consenso del committente;
  • d)trattative preliminari e collaterali per pratiche di finanziamento, esproprio, con le autorita', e confinanti, ecc., che, per loro natura, escono dalle attribuzioni normali del progetto o del lavoro;
  • e)consulenza ed opera di altri professionisti specializzati (art. 27). Sono a carico del professionista tutte le spese di ufficio (sia di concetto che d'ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno necessarie a rassegnare al committente un esemplare dell'elaborato (progetto, relazione, capitolato e rendiconto).

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art18 · fonte del testo