[1]Esempi.

[2]In particolare sono da valutarsi a discrezione:

  • a)consulenze e pareri tecnici orali o per corrispondenza;
  • b)lavori di opere d'importo inferiore a lire 500.000;
  • c)ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, costruzione e di impianti;
  • d)esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione;
  • e)organizzazione scientifica del lavoro;
  • f)perizie estimative di beni in forma di parere verbale e di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilita' civile o penale, consulenza su brevetti;
  • g)giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitu', diritti di acqua, riconfinazioni;
  • h)opere di consolidamento;
  • i)studio della causa originaria di un sinistro o di un danno generale;
  • l)rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti da ordinazioni;
  • m)prove, analisi e saggi di carattere tecnologico e merceologico che presentano particolare difficolta' di elaborazione o di uso non comune;
  • n)ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione, ecc., fra condomini, comproprietari, utenti, ecc.;
  • o)le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune, catasto, imposte, registro, ecc.), compresi i frazionamenti catastali di soli beni ed immobili urbani entro i limiti in cui queste prestazioni rientrino nella competenza del perito industriale. Nella determinazione dell'onorario devesi avere particolare riguardo alla competenza specifica del professionista. In ogni caso l'onorario non potra' mai essere inferiore a quello che risulterebbe da un possibile computo a vacazione.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art41 · fonte del testo