[1]Definizione ed esempi.

[2]L'onorario deve essere, valutato in ragione dell'unita' di misura in tutte quelle prestazioni di carattere normale nelle quali la quantita' entra come elemento principale di valutazione. Sono in particolare da considerarsi tali:

  • a)disegni dal vero;
  • b)lavori topografici preparatori e preliminari di altri lavori;
  • c)visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di vapore e di recipienti soggetti a pressione;
  • d)analisi chimiche, prove tecnologiche e merceologiche di competenza dei periti industriali chimici, tessili e tintori.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art34 · fonte del testo