[1]Addizionali agli onorari.
[2]Oltre gli onorari contemplati dall'art. 4 debbono essere rimborsate al professionista:
- a)le indennita' e le spese di cui all'art. 6;
- b)le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura di cui all'art. 39. Agli onorari a vacazione, debbono essere aggiunte:
- 1)le indennita' e le spese di cui all'art. 6 anche per i collaboratori;
- 2)le competenze spettanti ai collaboratori;
- 3)le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente tariffa.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
