[1]Addizionali agli onorari.

[2]Oltre gli onorari contemplati dall'art. 4 debbono essere rimborsate al professionista:

  • a)le indennita' e le spese di cui all'art. 6;
  • b)le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura di cui all'art. 39. Agli onorari a vacazione, debbono essere aggiunte:
  • 1)le indennita' e le spese di cui all'art. 6 anche per i collaboratori;
  • 2)le competenze spettanti ai collaboratori;
  • 3)le eventuali percentuali d'aumento previste dalla presente tariffa.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art5 · fonte del testo