[1]Perizie estimative e loro definizioni.

[2]Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in: Tabella D: Onorari:

  • a)Parere estimativo: che e' la stima sintetica delle cose in oggetto ed e' dato in forma verbale o scritta, senza formalita' di presentazione.
  • b)Perizia estimativa normale: che e' la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata di computi e tipi di massima, se occorrono.
  • c)Perizia estimativa particolareggiata: che e' la stima basata sulla valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed e' redatta in forma di relazione corredata da computi e distinte descrizioni delle stesse singole parti. Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella D oltre le integrazioni di cui agli articoli 5 e 6.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art28 · fonte del testo