[1]Tabella H.

[2]L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni, e' determinato in ragione dell'area, o dell'estensione come dalla tabella H. La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i tracciamenti e' a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38. I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla tabella. Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 800 a lire 1600 l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 28 febbraio 1994, n. 250

5

Il D.M. 28 febbraio 1994, n. 250 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono cosi' variate: 1) l'indennita' prevista dall'art. 6, terzo comma, e' fissata in lire 840; 2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, e' stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo; 3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo; 4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 e' stabilito in lire 25.000".

Testo vigente dal 12 maggio 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1957 al 12 maggio 1994. .

Tabella Haggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.M. 28 febbraio 1994, n. 250

    Il D.M. 28 febbraio 1994, n. 250 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono cosi' variate: 1) l'indennita' prevista dall'art. 6, terzo comma, e' fissata in lire 840; 2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, e' stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo; 3) i compensi previsti dall'art. 37, ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo; 4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 e' stabilito in lire 25.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art37 · fonte del testo