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Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 1000 per ogni ora o frazione di ora, per un massimo di sei vacazioni al giorno. Qualora egli debba valersi di aiuto, avra' diritto inoltre ad un compenso di lire 600 all'ora o frazione di ora, per ogni aiuto iscritto all'albo dei chimici, e di lire 400 all'ora o frazione di ora, per ogni altro aiuto di concetto, per un massimo di sei vacazioni al giorno. Per le operazioni compiute in condizioni di particolare disagio e pericolosita' o in ore notturne, detti compensi sono aumentati almeno del 50 per cento.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art14 · fonte del testo