Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli onorari debbono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non puo' esprimersi in voci tabulate o in valore, o sulle quali il tempo concorre come elemento precipuo. In particolare sono da computarsi a vacazione, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a discrezione, a tabella e a percentuale:
tolto: a) i prelievi di campioni;
tolto: b) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di carattere chimico;
tolto: c) le competenze per le trattative con le autorita', le pratiche relative ad accertamento e a deposito, i convegni informativi e simili;
tolto: d) le perizie ed inventari, il cui oggetto non superi il valore di lire 250.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art13 · fonte del testo