Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il chimico, e' tenuto all'applicazione della presente tariffa ed e' soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine, nella cui giurisdizione opera.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art2 · fonte del testo