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Quando per l'esecuzione di una opera delle indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera, si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computate al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo. L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare. Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso e' valutato a discrezione.
Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
