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Gli onorari di cui all'art. 24 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori, ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 28, sempre che l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B non superi il valore di 0,20.
Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
