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Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazione, di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art29 · fonte del testo