Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri si applicano le aliquote indicate nella allegata tabella C. Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del direttore tecnico. Sono di spettanza del collaudatore, oltre la verifica di misura del lavoro ed il controllo della contabilita', delle qualita' e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la relazione di collaudo, il certificato di collaudo, e la relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art30 · fonte del testo