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Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri si applicano le aliquote indicate nella allegata tabella C. Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del direttore tecnico. Sono di spettanza del collaudatore, oltre la verifica di misura del lavoro ed il controllo della contabilita', delle qualita' e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la relazione di collaudo, il certificato di collaudo, e la relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art30 · fonte del testo