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Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgano in seguito al collaudo tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento.
Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
