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[1]Al professionista che, valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, esprime un parere o da' un suggerimento relativo alla migliore utilizzazione di una merce o di un prodotto o alla sua correzione, allo scopo di migliorarne le qualita' od eliminarne i difetti, ecc. spetta un onorario da computarsi in base al valore della merce o prodotto, secondo la sotto riportata tabella:

[2]===================================================================== VALORE DELLA PRODUZIONE | Onorari | percentuali --------------------------------------------------------------------

[3]Fino a............................. L. 100.000 2 - % Sul di piu fino a.................. " 400.000 1,5 % Sul di piu fino a.................. " 2.000.000 1 - % Sul di piu fino a.................. " 8.000.000 0,5 % Sul di piu 0,2 %

[4]L'onorario minimo e' stabilito in lire 2000.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art41 · fonte del testo