Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto e' dovuto al professionista, per l'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese di laboratorio, escluse le ricerche specifiche che richiedono reattivi speciali o particolari competenze, i disegni, i progetti, le spese di cancelleria, di copisteria, ecc., strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Al professionista sono dovuti pero' a parte ed in aggiunta agli eventuali compensi a rimborso, di cui agli articoli 11 e 12 e le vacazioni, di cui all'art. 13, ridotte del 50 per cento, i rimborsi per speciali reattivi, per l'impianto pilota, o per speciali impianti sperimentali di laboratorio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art21 · fonte del testo