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Per la compilazione di inventari e consegne di impianti industriali, macchinari, impianti piloti, e laboratori, oltre il compenso a vacazione, di cui all'articolo 13, ridotto del 50 per cento e il rimborso delle spese, di cui agli articoli 11 e 12, e' dovuto al professionista un compenso da valutarsi nella quindicesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'articolo 36, applicato all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art42 · fonte del testo