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Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma pari al presumibile ammontare delle spese da anticipare. Durante il corso delle sue prestazioni, il professionista ha inoltre diritto al pagamento di congrui acconti in relazione alle spese da incontrare ed alla parte di lavoro professionale da lui eseguita.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art5 · fonte del testo