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I compensi per le prestazioni che per le loro particolari caratteristiche non possono essere determinati con riferimento ai casi contemplati nei precedenti titoli della presente tariffa saranno stabiliti discrezionalmente dal professionista incaricato, tenuto conto della importanza dell'incarico, dello studio e dei mezzi tecnici richiesti, del tempo occorso e del valore economico degli interessi per i quali la prestazione e' richiesta.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art50 · fonte del testo