I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione cosi' inflitta non e' soggetta a limiti di tempo ed e' revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Testo vigente dal 24 agosto 1949

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 49/1960

    Questione infondata
    6 luglio 1960

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Crema. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI…

    Art. 70 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 · Art. 2 Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;536~art2 · fonte del testo