Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico, aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di lire 100 milioni.

Testo vigente dal 22 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-03;424~artunico · fonte del testo