Nell'applicazione e nell'interpretazione delle presenti disposizioni si dovranno tenere nel debito conto tutti i pericoli della navigazione e di collisione e tutte le circostanze particolari, ivi comprese quelle che limitano le possibilita' della nave e dell'aeromobile interessato, che rendano necessario discostarsi dalle prescrizioni comminate dalle presenti disposizioni allo scopo di evitare un pericolo immediato.

Testo vigente dal 27 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-03-31;107~art28 · fonte del testo