Nell'applicazione e nell'interpretazione delle presenti disposizioni si dovranno tenere nel debito conto tutti i pericoli della navigazione e di collisione e tutte le circostanze particolari, ivi comprese quelle che limitano le possibilita' della nave e dell'aeromobile interessato, che rendano necessario discostarsi dalle prescrizioni comminate dalle presenti disposizioni allo scopo di evitare un pericolo immediato.
Testo vigente dal 27 aprile 1954
