Le navi non impegnate in operazioni di pesca, devono, quando sono in moto, lasciar libera la rotta alle navi che stanno pescando con reti, lenze o reti a strascico. Questa norma peraltro non da' diritto alle navi intente alla pesca di ingombrare un passaggio frequentato da navi che non siano da pesca.

Testo vigente dal 27 aprile 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-03-31;107~art27 · fonte del testo