Quando due navi, una a propulsione meccanica e l'altra a vela, navigano con rotte tali da implicare pericolo di collisione, la nave a propulsione meccanica deve lasciar libera la rotta alla nave a vela salvo le eccezioni previste dagli articoli 25 e 27. Un idrovolante in acqua deve normalmente tenersi ben libero da tutte le navi ed evitare di intralciare la loro navigazione. Tuttavia quando vi e' pericolo di collisione esso deve attenersi alle disposizioni contenute nel presente testo.
Testo vigente dal 27 aprile 1954
