Quando delle navi sono in vista l'una dell'altra, una nave a propulsione meccanica in moto che cambia la sua rotta in conformita' di quanto autorizzato o prescritto dalle presenti disposizioni deve indicare la sua manovra a mezzo dei seguenti segnali con il fischio: uno squillo breve per significare "sto accostando a dritta"; due squilli brevi per significare "sto accostando a sinistra"; tre squilli brevi per significare i vado indietro con le macchine". Una nave a propulsione meccanica che in conformita' delle presenti disposizioni deve mantenere la propria rotta e la propria velocita' e che, trovandosi in vista di un'altra nave, dubiti che essa abbia adottato misure sufficienti per evitare una collisione, puo' indicare tale dubbio emettendo in rapida successione non meno di cinque squilli brevi di fischio. Una nave che emette tale segnale non e' dispensata dagli obblighi stabiliti dagli articoli 28 e 30 e da qualsiasi altra norma, ne' dall'obbligo di segnalare tutte le manovre eseguite in conformita' delle presenti disposizioni, emettendo i dovuti segnali acustici indicati nel presente articolo. L'applicazione delle presenti disposizioni non deve in alcun modo interferire con l'osservanza di altre norme speciali emanate dal Governo di qualsiasi Stato per quanto si riferisco all'uso di segnali addizionali col fischio tra le navi da guerra, o tra navi naviganti in convoglio.

Testo vigente dal 27 aprile 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-03-31;107~art29 · fonte del testo