[1]Facolta' di accesso della polizia tributaria. (articolo 35 legge 7 gennaio 1929, n. 4)
[2]1. Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facolta' di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
