[1]Valutazione dei titoli (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

[2]1. I titoli quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente. 2. Le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano al costo ovvero, se questo non e' documentato, in base all'ultimo bilancio della societa' emittente approvato anteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento. 3. Le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si valutano in base alla media dei prezzi di compenso dell'anno precedente relativi a titoli quotati in borsa analoghi per scadenza e tasso di interesse.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art35 · fonte su Normattiva