[1]Scambio spontaneo di informazioni (articolo 6 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)
[2]1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 181, comma 2, comunicano le informazioni di cui all'articolo 179, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
