[1]Oggetto ed ambito di applicazione (articolo 1 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
[2]1. Gli articoli da 210 a 224 disciplinano lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 220, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 219, tra l'Agenzia delle entrate e le Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g). 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g), nonche', le modalita' e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorita' competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 211, comma 1, lettera g).
Testo vigente dal 6 agosto 2026
