[1]Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore (articolo 5 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

[2]1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale. 2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF. 3. Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 213, comma 2, lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui e' ubicata tale stabile organizzazione. 4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza e' confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all'articolo 213, comma 3.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art214 · fonte su Normattiva