[1]Altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione (articolo 12, commi 1, 2 e 5, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

[2]1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215, nonche' l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 220, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste. 2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 219 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art221 · fonte su Normattiva