[1]Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (articolo 14 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

[2]1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attivita' di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia gia' effettuato tale registrazione presso l'Autorita' competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:

  • a)ragione sociale;
  • b)indirizzo postale;
  • c)indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
  • d)eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
  • e)una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;
  • f)gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 214. 2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute. 3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle Autorita' competenti degli altri Stati membri. 4. L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:
  • a)il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita piu' attivita' che lo qualificano come tale;
  • b)in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attivita';
  • c)il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa piu' le condizioni di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 2);
  • d)l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6. 5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attivita' da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi. 6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 219, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonche' un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma. 7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti. 8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o piu' Autorita' competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art223 · fonte su Normattiva