[1]Termini e validita' delle procedure (articolo 7 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

[2]1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori gia' registrati sulla piattaforma alla data del 26 marzo 2023 o alla data in cui un'entita' e' divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purche' ricorrano le seguenti condizioni:

  • a)le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 213, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi;
  • b)il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 212, dell'articolo 213, commi 1 e 2, e dell'articolo 215, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art216 · fonte su Normattiva