[1]Espletamento delle procedure da parte di terzi (articolo 9 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

[2]1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 212 a 216. In tali casi, tuttavia, la responsabilita' in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art218 · fonte su Normattiva