[1]Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione (articolo 13 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

[2]1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le Autorita' competenti di tutti gli Stati membri.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art222 · fonte su Normattiva