[1]Scambio di informazioni (articolo 15 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
[2]1. Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorita' competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente, nonche', se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'Autorita' competente dello Stato membro in cui l'immobile e' situato. 2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni e' effettuato entro il 29 febbraio 2024. 3. Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 220 alle Autorita' competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente, nonche', se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'Autorita' competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile e' situato. 4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalita' e i termini previsti dall'articolo 210, comma 2.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
