[1](articolo 10 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

[2]1. Salvo casi di indifferibilita' e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre e' sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

  • a)comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276;
  • b)comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245;
  • c)comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 244.
  • d)inviti all'adempimento di cui agli articoli da 112 a 114. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 339 e articolo 340.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art338 · fonte su Normattiva