[1]Disposizioni in materia di controlli automatici e formali delle dichiarazioni (articoli 2, 3 e 3-bis decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; articolo 2-bis decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)
[2]1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. 2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate nell'articolo 9 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti articoli 243, comma 4, e 276, comma 4, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, la sanzione e' applicata nella misura di cui all'articolo 69-viciesquater, comma 1, lettera a), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. 3. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006 l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
- a)con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, se previsto nell'incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui al comma 2, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
- b)mediante raccomandata in ogni altro caso. 4. Il termine di cui al comma 2 e' ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito di cui al comma 3, lettera a). 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica. 6. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 245, comma 5, con le modalita' indicate nell'articolo 9 del predetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, concernente le modalita' di versamento mediante delega. In tal caso, la sanzione e' applicata nella misura indicata dall'articolo 69-viciesquater, comma 1, lettera b), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. 7. Le somme dovute ai sensi dei commi 2 e 6, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 8. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, gli esiti del controllo automatizzato, effettuato ai sensi degli articoli 243 e 276, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente puo' provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata e' versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 82 e 83 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo. 10. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. 11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 10 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 244, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
