[1]Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle societa' si procede con unico atto agli effetti di tale imposta, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 254 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'articolo 56 e tenendo presenti anche le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile. 2. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si procede con unico atto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle societa' dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del comma 1 o quelle dell'articolo 253, secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o associazioni equiparate.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
