[1]Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle societa' (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. I soggetti all'imposta sul reddito delle societa' devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 29, il bilancio o il rendiconto, nonche' i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del titolo I, capo VI del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto. 2. Gli enti indicati all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 3. Le societa' e gli enti indicati all'articolo 82, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono conservare il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o le associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime ordinario. 4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 150, 155 e 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonche' ogni altro documento previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 devono essere conservati per il periodo previsto dall'articolo 293. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art56 · fonte su Normattiva