[1]Competenza per il controllo degli obblighi strumentali di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 7, legge 26 gennaio 1983, n. 18; articolo 8, comma 8, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

[2]1. All'accertamento delle violazioni in materia di obblighi strumentali per la certificazione dei corrispettivi provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto a emettere il documento certificativo dei corrispettivi. 2. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attivita' di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art281 · fonte su Normattiva