[1]Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (articolo 54-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui agli articoli 149, commi 6 e 10, e 151, commi 10 e 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonche' la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa. 2. L'amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui agli articoli 149, comma 6, e 151, comma 10, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 3. L'amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 4. Nei casi di cui agli articoli 149, comma 5, 150, comma 4, 151, commi 8 e 9, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, l'amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
