[1]Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse (articolo 54-bis.1, commi 1, 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 2, puo' procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta. 2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, puo' segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione e' nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non e' possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 3 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto n. 33 del 2025. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non e' ammessa la compensazione prevista dall'articolo 6 del predetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
