Adempimenti e controlli ai fini IVA propedeutici all'immatricolazione o successiva voltura dei veicoli oggetto di acquisto intraunionale o introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 50 del testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 o oggetto di importazione (articolo 1, commi da 9 a 11, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) 1. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intraunionale a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni. 2. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 1 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018. 3. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma. 4. Per i veicoli di cui al comma 1, oggetto di importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facolta' prevista dall'articolo 45, comma 2, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, nei limiti ivi stabiliti. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
