[1]Notificazione e motivazione degli accertamenti (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 1972, n. 633)

[2]1. Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dai messi comunali. 2. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'articolo 283 devono essere indicati specificamente, a pena di annullabilita', gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e' fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione. 3. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di annullabilita', l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni dell'articolo 285, commi 1 e 2. 4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 283, comma 4, e all'articolo 285, comma 3, devono essere inoltre indicate, a pena di annullabilita', le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta. 5. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' annullabile se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. 6. I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 117, 118 e 120 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art286 · fonte su Normattiva