[1]Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione (articolo 52-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 299, commi da 5 a 7. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualita' successive alla prima.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art300 · fonte su Normattiva