Art. 41-ter — Ritardati od omessi versamenti
[1](( (articolo 17, comma 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)))
[2]1. ((Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' sanzionato ai sensi dell'articolo 38.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva