[1]Atti sprovvisti di indicazioni necessarie (articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'articolo 299 nelle ipotesi previste dall'articolo 298, commi 3 e 4. 2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell'articolo 45 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
