[1]Rinvio (articolo 60 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. Per le modalita' e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 133 e 134 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e dell'articolo 312 del presente testo unico, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto nella Parte III del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, e nell'articolo 309, commi 5 e 12, del presente testo unico, le disposizioni in materia di imposta di registro di cui alla Parte I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art313 · fonte su Normattiva